In questi giorni in commissione giustizia della Camera è passato un emendamento alla legge di Bilancio, che prevede il rimborso delle spese legali per chi viene assolto in un processo penale. L’emendamento, presentato dal deputato di Azione, Enrico Costa, e che ha visto l’appoggio di Forza Italia e Lega, stabilisce che l’imputato che venga assolto con sentenza definitiva e irrevocabile, abbia diritto a un rimborso fino a 10.500 euro.
In quali casi si avrà diritto al risarcimento a seguito di un’assoluzione?
Delle specificazioni però si rendono necessarie: l’assoluzione prevista dall’emendamento deve avvenire “perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato”; inoltre non vi sarà indennizzo nel caso in cui l’assoluzione sia avvenuta per “estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione”, nel caso di depenalizzazione del reato contestato, o nel caso di assoluzione per un capo di imputazione e di condanna per altri.
Gli indennizzi secondo il progetto di riforma, verranno finanziati mediante un fondo da 8 milioni di euro all’anno che lo Stato comincerà a strutturare dal prossimo anno. Gli indennizzi agli assolti non saranno retroattivi, ma riguarderanno le assoluzioni dichiarate dopo l’entrata in vigore della legge di Bilancio. L’indennizzo arriverà all’imputato assolto in tre rate nell’anno successivo a quello della sentenza.
Cosa fare all’atto pratico per chiedere il risarcimento?
Si dovrà presentare la fattura dell’avvocato difensore e la ricevuta dell’avvenuto pagamento. Dovrà essere allegato un parere del Consiglio dell’Ordine degli avvocati in cui si confermi che la cifra versata al legale sia appropriata. Infine, servirà una copia della sentenza di assoluzione definitiva. Tuttavia modalità più dettagliate di rimborso saranno definite da un decreto del Ministero della Giustizia.
Qual è la ratio della riforma degli indennizzi agli assolti?
La ratio del nuovo istituto è molto semplice e si impernia, come del resto ricordato dallo stesso deputato Costa, sugli articoli 2, 24, 27 e 111 della nostra Costituzione.
Infatti nel processo penale (a differenza di quanto avviene nel processo civile, tributario ed amministrativo) la soccombenza del soggetto che instaura il processo, nel caso specifico il pubblico ministero, non comporta in nessun caso il risarcimento delle spese legali che l’imputato, a prescindere dalla colpevolezza, deve comunque sostenere di tasca propria.
Ecco quindi che questa riforma compie un notevole passo avanti rispetto alla grave e odiosa situazione per cui la vera pena nel nostro ordinamento è il processo in quanto tale. Per questo motivo la riforma Costa può considerarsi un binomio inscindibile con i principi fondanti della nostra Carta costituzione quali il giusto processo, il diritto di difesa e il riconoscimento dei diritti fondamentali dell’individuo.
Il 27 dicembre c’è stata l’approvazione della legge di bilancio, che ha visto anche l’approvazione dell’emendamento relativo agli indennizzi agli assolti.
Una piccola soddisfazione e “un ulteriore passo di civiltà giuridica” per tutti coloro che, rivelatisi innocenti, sono stati costretti a subire un lungo, faticoso e spesso umiliante calvario di indagini e processo.
Un articolo di Alessandro Borganti (Libertà in Testa) e Samuele Valente (Articolo 13).